In merito ai fatti accaduti e alla video riunione tenutasi venerdì 9 aprile 2021, per la quale ringraziamo il Consigliere Regionale Alessio Piana, firmatario della Proposta di Legge in oggetto, per averci accolto ed ascoltato, e in base alla proposta di revisione che ci è pervenuta per mezzo di posta elettronica il 29 Aprile 2021 teniamo a riportare le osservazioni che rendono illegittima la PDL 60 della regione Liguria, anche con la proposta di revisione presentata.

CHIEDIAMO CHE

L’articolo 13 della Legge Regionale 17 dicembre 2012 n. 44 non venga modificato, in quanto riteniamo che debba restare integro in tutte le sue parti, senza l’aggiunta delle frasi “arrampicata su roccia e canyoning”

Riportiamo l’articolo 13 come verrebbe modificato sottolineando (in grassetto) le modifiche:
Art. 13. (Scuole di alpinismo, di sci alpinismo, arrampicata su roccia e ghiaccio e canyoning)
1. Possono essere istituite scuole di alpinismo, di sci alpinismo e arrampicata su roccia e ghiaccio e canyoning per l'esercizio coordinato delle attività professionali di cui all'articolo 2.
2. Le scuole di alpinismo, sci alpinismo, arrampicata su roccia e ghiaccio e canyoning sono riconosciute dalla Giunta regionale e sono iscritte in apposito elenco.
3. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo, di sci alpinismo, arrampicata su roccia e ghiaccio e canyoning sono presentate alla Giunta regionale, tramite il Collegio regionale delle guide alpine che formula il proprio parere in merito.
4 Il Collegio regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 19 della L. 6/1989 e successive modificazioni ed integrazioni e adotta i provvedimenti conseguenti, comunicandoli al dirigente della struttura regionale competente in materia.
5. La denominazione "Scuola di alpinismo e di sci alpinismo" può essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo.

Premesso che la proposta in esame non distingue la differenza abissale che esiste tra l'arrampicata sportiva e la scalata o arrampicata classica (denominata “arrampicata su roccia” nella proposta di revisione della P.D.L 60, senza peraltro che si tenga conto del fatto che “roccia” è un termine che accomuna entrambe le discipline), praticata per fini alpinistici nelle ascensioni delle montagne, competenza esclusiva delle guide alpine (legge nazionale 6/89), è molto grave e decisamente sbagliato confondere due discipline completamente diverse, l'una di carattere sportivo e l'altra di natura alpinistica, per altro già normata da decenni, con una modifica di legge contenente caratteri di gravi conflittualità e criticità: le uniche modifiche che dovrebbero essere apportate alla L.R. n. 44/2012, sono proprio quelle in tutela di una disciplina come l'arrampicata sportiva, sport che in Italia continua a essere trascurato o, meglio, dimenticato dai legislatori, con un ritardo che è ormai insostenibile se confrontato con quanto già normato da molti anni negli altri paesi europei ed extraeuropei. Se appare grave e decisamente assurdo continuare a trascurare questo vuoto normativo, è decisamente ingiusto e sbagliato, oltre che pericoloso, andare a modificare la legge già citata in modo tale da ampliare, di fatto, le competenze delle guide alpine, stravolgendone gravemente le finalità professionali che riguardano il turismo e l'alpinismo, non certo una disciplina sportiva come è quella dell'arrampicata sportiva.

Premesso, inoltre, che le guide non siano competenti in materia di arrampicata sportiva sia su roccia (in falesia) che in indoor e canyoning, e lo dimostra il fatto stesso che devono modificare la legge per aggiungere quelle professionalità che al momento esistono solo come possibili "specializzazioni", conseguibili esclusivamente al termine dell'iter formativo della guida alpina, proprio perchè non fanno parte della loro formazione, troviamo paradossale e pericoloso che esse vengano poste a capo di un processo che riconosce le scuole di alpinismo o "comunque denominate". In questa modifica è stata tolta solo l’attività di speleologia, perché non l’arrampicata e il canyoning?

In base ai commi 2 e 3, tutte le scuole di arrampicata e di canyoning già esistenti da molti anni dovrebbero chiedere l'autorizzazione al collegio regionale delle guide alpine per poter operare, Perché? Con quali competenze e a quale titolo? Sarebbe impossibile per tutte le realtà veramente competenti poter operare.

Proprio perché l'art.13 amplia l'ambito in cui le guide possono formare scuole. E, di fatto, risulta essere ancor più assurdo e pericoloso IL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 2, 10,13 E 16 della proposta di legge regionale.
Infatti, dopo aver previsto le specializzazioni all’articolo 10 e aver ampliato gli ambiti per le scuole istituite dalle guide all’articolo 13, Per effetto di ciò che era già previsto dalla precedente legge agli articoli 2 e 16 e non viene modificato si configurano le seguenti ipotesi:
- L’art 13 dice che “Possono essere istituite scuole di alpinismo, di sci alpinismo e arrampicata su roccia e ghiaccio e canyoning per l'esercizio coordinato delle attività professionali di cui all'articolo 2” > l’art. 2 riconosce alle guide l’esercizio esclusivo delle attività professionali in ambito alpinistico. Ampliando l’ambito delle scuole si genera un’ambiguità, CHE DEVE ESSERE EVITATA, circa ciò che è oggetto esclusivo della professione della guida.

- Le scuole di alpinismo, sci alpinismo, arrampicata su roccia e ghiaccio e canyoning sono riconosciute dalla Giunta regionale tramite il Collegio regionale delle guide alpine che formula il proprio parere in merito; viene attribuito alle guide il potere di RICONOSCERE E DUNQUE ABILITARE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE le scuole non solo di alpinismo e scialpinismo, ma anche arrampicata su roccia e canyoning, travalicando quindi quelli che sono gli ambiti professionali stabiliti dalla legge 6/89 e andando a sovrapporsi e interferire con altre categorie professionali

- Per effetto dell’articolo 16, infine, che prevede la punizione ai sensi dell’art. 348 del codice penale di chi esercita abusivamente la professione di guida alpina, SI CONFIGURA ANCHE L’ESERCIZIO ABUSIVO DI SCUOLE DI “ALPINISMO COMUNQUE DENOMINATE, IN ASSENZA DEL RICONOSCIMENTO REGIONALE” (cioè delle Guide). Chiunque operi in queste scuole “abusive”, anche se si tratta di una Guida alpina, può essere sanzionato con una somma da 515 a 1549 euro > è evidente in questo caso l’intento di scoraggiare l’eventuale collaborazione tra guide alpine e altre realtà già attive sul territorio che offrono opportunità lavorative alle guide stesse. Di nuovo la legge, di fatto, configurerebbe l’esclusività delle guide in ambiti diversi da quelli stabiliti dalla legge 6/89 che sono materia professionale di altre categorie.

In questi giorni pubblicheremo tutte le osservazioni divise in capitoli per rendere più chiara possibile la comprensione del testo sul fatto del perché l’arrampicata sportiva non è di competenza delle guide alpine. (è già possibile comunque leggerle nel documento allegato)

Capitolo 1 - Perché lo dice la legge nazionale.
Capitolo 2 - Perché l’arrampicata sportiva è un’attività totalmente diversa tanto dall’alpinismo quanto dalla scalata classica, non essendo dunque competenza delle guide alpine.
Capitolo 3 - La formazione delle guide alpine è carente in materia di arrampicata sportiva; esse non hanno, dunque, le competenze necessarie che di fatto definiscono un “formatore” di arrampicata sportiva.
Capitolo 4 - Le falesie, palestre di roccia per la pratica dell’arrampicata sportiva non sono un terreno alpinistico o terreno di avventura.
Capitolo 5 - Figura professionale del “Maestro di arrampicata”
Capitolo 6 - Conclusioni

Ulteriori approfondimenti
Nella RELAZIONE ILLUSTRATIVA, ad una prima e superficiale analisi del testo sembrerebbe che si voglia offrire lavoro e accedere al mercato libero europeo, dando altresì la possibilità agli aspiranti guide di lavorare di più. In realtà una attenta ed approfondita lettura suggerisce ben altra analisi, come dimostrerò a breve.

L’articolo 13 della legge regionale 44/2012 definisce e codifica, da un punto di vista normativo, le “scuole di alpinismo e sci alpinismo”. Da sottolineare “ALPINISMO E SCI ALPINISMO”. Con la nuova proposta di legge, il suddetto articolo verrebbe modificato in “Scuola di alpinismo, sci alpinismo, arrampicata, canyoning, speleologia”. Anche se la definizione di “arrampicata e Canyoning” viene eliminata dal comma 5, e anche se viene aggiunta la parola “roccia” nella proposta di revisione, questa permane nei commi 2 e 3, sollevando in noi i dubbi accennati in precedenza.

Uno degli elementi che vengono utilizzati per dare man forte a questa proposta di modifica riguarda una normativa della Regione Marche in cui, si legge, “ è stato introdotto, nel rispetto della legge quadro nazionale, lo scorporo in due livelli delle competenze in capo alla figura ricoprente il primo grado professionale dell’aspirante guida alpina”. Ma nella realtà dei fatti la Regione Marche non ha né modificato l’articolo 13, né tantomeno inserito lo sport dell’arrampicata sportiva tra le competenze delle guide alpine. Sempre nella suddetta relazione si afferma che “le attività nelle valli dell’entroterra ligure quali l’arrampicata sportiva, su percorsi già predisposti e le discese di torrentismo” siano “già esclusive di questa professione”; tali attività non sono affatto esclusive delle guide alpine.

A prima vista potrebbe essere una questione di lana caprina, ma riteniamo che questa modifica abbia sostanzialmente lo scopo di celare l’intento di escludere dal mercato diversi operatori del settore, poiché tutte le “scuole di arrampicata” o di canyoning già presenti e consolidate sul territorio, che non presentino nella propria compagine una “guida alpina” non potrebbero più operare, se non prima presentate dal Collegio delle Guide Alpine (cui spetterebbe, dunque, il primo “lasciapassare”), come riporta il comma 3, per poi passare all’esame della Giunta Regionale (come definito dal comma 2). Risulta dunque palese che l’obiettivo sia quello di vietare di insegnare arrampicata o canyoning a chiunque non rientri nella categoria delle guide alpine, in barba all’odierna legislazione nazionale e internazionale, così come alla struttura economica che vive di queste attività.
Nel caso specifico, poi, delle associazioni sportive che si occupano di arrampicata e delle scuole canyoning, queste potrebbero non aver più motivo di esistere in Liguria, in quanto potrebbero diventare abusive e, dunque, illegali.

Tutte le associazioni sportive come la nostra, nonché la FASI (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana), Ente riconosciuto dal CONI, organizzato e titolato a gestire l’attività dell’arrampicata sportiva, l’AIC (Associazione Italiana Canyoning), la USACLI, la OPES e la UISP, così come altri centinaia di operatori e migliaia di tesserati attivi verrebbero comunque danneggiati se la proposta di revisione venisse approvata.
L’AIGC (Associazione Italiana Guide Canyon), riconosciuta dal MISE (Ministero dello Sviluppo Economico), l’unico ente professionale qualificato per l'insegnamento e l'accompagnamento della pratica del canyoning con centinaia di clienti che creano turismo in Liguria per questa disciplina, verrebbe fortemente limitato e vincolato nello svolgere la propria attività.

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