Perché l’arrampicata sportiva non è di esclusiva competenza delle guide alpine?
Perché lo dice la legge nazionale!

Abbiamo deciso di scrivere una serie di articoli per contrastare la disinformazione generata dalle Guide Alpine nel tentativo di modificare o creare leggi per ottenere il monopolio dell'arrampicata sportiva. Obiettivo di questo articolo è quello di evidenziare le competenze delle Guide Alpine, così come sancite nella legge nazionale che regola la loro professione, facendo in questo modo un po’ di chiarezza.

L'arrampicata sportiva sia in strutture artificiali che in falesia (palestre di roccia) è di competenza dell'istruttore di arrampicata, istruttori delle federazioni sportive come la FASI, o gli enti di promozione sportiva (UISP, USACLI, OPES), riconosciuti dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)

E questo perché relativamente alla formazione delle guide alpine, l’arrampicata sportiva per loro è un più che possono acquisire SOLO dopo esser diventate guide alpine, frequentando un corso di specializzazione (come indica l’articolo 10 della legge 6/89). L'istruttore di arrampicata con realtà consolidate e attive da decenni, invece, pensa un po’? Si occupano solo ed esclusivamente dell’arrampicata sportiva e di ciò che riguarda la sicurezza della sua pratica nel percorso formativo standard per diventare istruttore.

La figura dell’Istruttore di arrampicata sportiva è ben lungi dal voler abusare professionalmente di ciò che compete alle guide alpine. Lo dice il campo d’azione in cui gli istruttori operano, vale a dire lo sport, che dal punto di vista fiscale e giuridico nulla ha a che vedere con il turismo, essendo regolamentato da leggi specifiche di riferimento (approfondire leggere pro veritate). L’istruttore di arrampicata sportiva non accompagna in ascensioni su roccia o ghiaccio un “cliente” (così viene definito in ambito fiscale e giuridico colui che gode di un servizio offerto, a pagamento e con emissione di fattura, da un soggetto possessore di partita iva), né tantomeno insegna tecniche alpinistiche o sci alpinistiche.

L’istruttore di arrampicata sportiva insegna nell’ambito ben delineato della stessa: in palestre di roccia naturale (leggasi “falesie”), o pareti artificiali (palestre, indoor), utilizzando strumenti di protezione inerenti all’arrampicata sportiva. Le due figure risultano, dunque, agli occhi sia delle leggi nazionali che internazionali, ben distinte, avendo entrambe diritto di esistere (e coesistere) ognuna all’interno del campo di azione che le compete. Ricordiamo che l’arrampicata sportiva, sia essa praticata outdoor che indoor, non ha nulla a che vedere con le attività alpinistiche di competenza delle guide alpine, non utilizza materiale alpinistico come chiodi da roccia, piccozze e ramponi, e rientra nell’elenco delle discipline riconosciute dal CONI (Comitato olimpico nazionale Italiano), organismo che vige e regola le attività sportive inerenti alle discipline di cui al suddetto elenco (rispettivamente con i codici identificativi AD002 -Arrampicata Sportiva su Roccia (Boulder e Lead) e AD003 -Su strutture artificiali (Boulder; Speed; Lead).

Ciò significa che tale disciplina ha pieno diritto (da un punto di vista legale e giuridico, oltre che ontologico e “morale”) non solo di essere praticata in autonomia ma di essere insegnata da istruttori riconosciuti e certificati che operino all’interno di una delle associazioni/società sportive dilettantistiche affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad un Ente di Promozione Sportiva o ad una Disciplina Sportiva Associata e, quindi, riconosciute dal CONI. All’interno di questo ambito non vi è alcun illecito in quanto si agisce nel pieno e limpido rispetto delle leggi nazionali.

Per i non addetti ai lavori, o per gli addetti che disconoscono tali argomentazioni, ricordiamo che il Comitato Olimpico Nazionale si rapporta direttamente con il Governo Italiano per situazioni specifiche relative al suo campo d’azione, lo sport appunto, cui ha pieno ed indiscusso potere sottostando chiaramente alle leggi nazionali che questo delineano. Il CONI funge da raccordo tra Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS) ed Associazioni Benemerite (AB). Lo SNaQ è il quadro generale di riferimento proposto dal CONI per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione in conformità al sistema nazionale di certificazione delle competenze (Decreto legislativo 16 gennaio 2013 n.13)

All’epoca dell’entrata in vigore della legge 6/89, era altresì vigente la legge 23 marzo 1981 n.91 (“Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”) il cui art.1 “attività sportiva” prescrive espressamente che “L’esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero” mentre l’art.2 “professionismo sportivo” prevede che rientrino tra gli sportivi professionisti, oltre agli atleti ed ai direttori tecnico-sportivi, anche gli “allenatori” ed i “preparatori atletici” che “esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione delle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”. Con la legge istituita dal CONI (legge 16 febbraio 1942 n.426) la regolamentazione tecnica, amministrativa e sportiva è stata demandata alle Federazioni sportive nazionali.

La figura di Guida Alpina maestro d’alpinismo è ben definita e delineata dalla LEGGE 2 gennaio 1989, n. 6, che norma l’alpinismo e non lo sport dell’arrampicata, così come allo stesso modo non norma il canyoning. L’arrampicata sportiva si sviluppa e si pratica in numerosissime realtà italiane, al di fuori del contesto alpino, che non hanno nulla a che fare con la montagna e l’alpinismo e in cui, infatti, non operano le guide alpine.

In riferimento all’articolo 2 della legge 6/89 - oggetto della professione di guida alpina - risulta evidente che: - Nel comma a) ”accompagnamento di persone in ascensioni sia su roccia che su ghiaccio o in escursioni in montagna”, nulla abbia a che fare con l’insegnamento dell’arrampicata sportiva. La definizione stessa non è né riportata, né tantomeno fatta intendere dall’oggetto di cui sopra. - Nel comma c) “insegnamento delle tecniche alpinistiche e sci-alpinistiche con esclusione delle tecniche sciistiche su piste di discesa e di fondo”, si definisce insegnamento e tecniche alpinistiche, anche in questo caso totalmente estranee all'insegnamento delle tecniche di arrampicata sportiva, in quanto discipline ben distinte e separate.

Anche i manuali di istruzioni dei produttori degli strumenti di attrezzature alpinistiche o di arrampicata sportiva, differenziano i casi d’uso, specificando se debbano essere utilizzati per l’arrampicata sportiva o per l’alpinismo. Questo è un ulteriore elemento di prova che rafforza le differenze tra le tecniche, nonché gli strumenti di alpinismo e dell’arrampicata sportiva.

L’arrampicata sportiva per le guide alpine è solo un “quid” in più, come specificato nell’articolo 10 comma 1 della legge 6/89 che tratta le specializzazioni. Leggiamo infatti: “Le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono conseguire, mediante frequenza di appositi corsi di formazione organizzati dal collegio nazionale delle guide e il superamento dei relativi esami, le seguenti specializzazioni: a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio b) speleologia c) altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del collegio nazionale delle guide.” Questo punto, oltre a chiarire che l’arrampicata sportiva non faccia parte delle competenze specifiche previste nel percorso di formazione standard per il conseguimento del titolo di guida alpina-maestro di alpinismo, dimostra, senza lasciare adito a possibili dubbi o differenti interpretazioni, che le definizioni di “alpinismo” e “arrampicata sportiva” sono completamente diverse.

A ulteriore conferma di ciò, ricordiamo che il titolo della guida alpina è “Maestro di Alpinismo”, attività che non ha nulla a che vedere con quella del “Maestro di Arrampicata Sportiva”, riconosciuto negli altri paesi europei da alcuni decenni. Infatti, come sancito dalla legge nazionale 6/89, le competenze della guida alpina riguardano l’alpinismo e le ascensioni, certamente non l’insegnamento dello sport praticato al di fuori del contesto alpinistico. Non vi è inoltre alcuna affermazione che sancisca l’esclusiva alle guide alpine relativamente all’insegnamento dell’arrampicata sportiva, attività che, sottolineiamo ancora, secondo la legge 6/89 può rientrare nelle competenze della guida alpina soltanto a seguito di una specializzazione successiva all’acquisizione del titolo di “guida alpina”.

Ulteriore prova a sostegno di quanto affermato, sta nel fatto che da anni ormai le guide alpine cerchino di inserire la definizione “arrampicata sportiva”, puntando alla modifica della legge quadro 6/89 e anche a modifiche delle leggi regionali, attraverso decine di emendamenti e proposte di modifica della stesse, nella speranza di acquisire l'esclusiva su una disciplina che non compete alla loro categoria professionale.

La figura professionale della guida alpina risulta perfettamente inquadrata, nelle sue funzioni e competenze, all’interno della legge quadro 6/89 che, ricordiamo, è figlia della legge sul turismo (217/1983- Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica. Nell’articolo 11 della suddetta legge 217/1983 si legge: "(Attività professionali). E' guida alpina chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in scalate o gite in alta montagna. E' aspirante guida alpina o portatore alpino chi, per professione, accompagna singole persone o gruppi di persone in ascensioni di difficoltà non superiore al terzo grado; in ascensioni superiori può fungere da capo cordata solo se assieme a guida alpina.” Tale legge è stata successivamente abrogata dall’articolo 11 della legge 29 Marzo 2001 n 135, a sua volta abrogata dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79); L’articolo 1 della legge 6/89 (INTERVENTI NELL’ECONOMIA, TURISMO ED INDUSTRIA ALBERGHIERA. Legge 2 Gennaio 1989, n.6 cita testualmente ”La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di ordinamento della professione di guida alpina, anche ai sensi della legge del 17 Maggio 1983, n. 217”. Va da sé che risulti facilmente intuibile (se così non fosse, quanto scritto è verificabile da fonti governative chiaramente attendibili) che la professione di cui sopra rientri, fiscalmente e giuridicamente nel campo del turismo, con onori e oneri ad esso annessi e connessi.

In definitiva, come del resto si ricava dal suo stesso nome, può concludersi che la professione della “Guida Alpina” ha come oggetto il “guidare/accompagnare” le persone sull’alpe ma non si occupa delle altre attività che si possono svolgere in ambienti differenti dall’alpe stessa.

0 Commenti

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Previous reading
La marcia dei Carneade
Next reading
Arrampicata sportiva Vs scalata alpinistica