Maestri di arrampicata e guide alpine ancora polemica.

Abbiamo rinnovato l'interesse per un'area peculiare dell'arrampicata introducendo una nuova specializzazione professionale delle guide alpine: "L'arrampicata sui vetri". 

Questa novità ha stimolato una rilettura di un articolo che risale al 2013, da noi riproposto attraverso i nostri canali social, intitolato "Maestro di Arrampicata Sportiva o Istruttore: Percorsi e Differenze". La pubblicazione ha suscitato notevole attenzione, in particolare da parte del collegio nazionale delle guide alpine. Purtroppo, è emerso che tale ente ha diffuso un articolo (vedi articolo) contenente informazioni fuorvianti e inaccurate relative alla professione del maestro di arrampicata sportiva e alla legge 4/2013.

Fin dalla nostra fondazione, ci siamo impegnati a chiarire la natura dell'arrampicata sportiva e a delineare chi ha le competenze per insegnarla. Vogliamo sottolineare che l'insegnamento dell'arrampicata sportiva non è un'attività esclusiva delle Guide alpine, poiché l'arrampicata sportiva si distingue nettamente dall'alpinismo. Il nostro obiettivo rimane quello di promuovere una comprensione accurata e rispettosa delle diverse qualifiche professionali nel mondo dell'arrampicata.

Cosa dice la legge

L’art. 10 della legge n. 6/1989 indica espressamente l’arrampicata sportiva su roccia o ghiaccio come specializzazione della Guida Alpina, deve rilevarsi che, laddove la legge quadro n. 6/89 si riferisce all’arrampicata sportiva su roccia o ghiaccio come possibile specializzazione della Guida Alpina, la stessa non sottende in proposito alcuna esclusività. Il semplice fatto che una certa attività rientri tra le possibili specializzazioni della Guida Alpina non può significare, per questa sola ragione, che sia a quest’ultima riservata in via esclusiva. Del resto, lo stesso art. 10 citato si riferisce, oltre che all’Arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio” anche ad “altre specializzazioni eventualmente definite dal direttivo del Collegio Nazionale delle Guide”. Tra queste, com’è noto, rientra il canyoning e tuttavia questa attività non sono affidate in via esclusiva alle Guide Alpine.

Non è vero che

Non è vero che nell'articolo 10 viene menzionata l'arrampicata sportiva riferita all'agonismo: "a) arrampicata sportiva in roccia o ghiaccio;", contrariamente a quanto affermato nell‘articolo da parte delle guide; e tale argomento non può essere sottointeso nel testo.

Per quanto riguarda l'articolo 2, esso non tratta dell'insegnamento dell'arrampicata sportiva, bensì si riferisce all'accompagnamento in ascensioni in montagna.

Il ruolo del Ministero

Contrariamente a quanto si possa pensare, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy non ammette indiscriminatamente le entità nell'elenco delle associazioni professionali. Come chiarito nell'articolo 10 "Vigilanza e Sanzioni", comma 1<<Il Ministero  dello  sviluppo  economico  svolge  compiti   di vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente legge.>>. Questo smentisce l'idea che sia semplice ottenere l'inserimento in tale elenco; infatti, l'approvazione della prima  associazione professionale dei maestri di arrampicata ha richiesto circa due anni di controlli e verifiche. Questo processo dimostra che non vi è alcuna esclusività legislativa riguardante la professione del maestro di arrampicata, poiché altrimenti il ministero non avrebbe potuto inserire nell’elenco tal associazione.

L'arrampicata ed il mondo sportivo

Se l'esclusività dell'insegnamento dell'arrampicata sportiva fosse riservata alle guide alpine, come affermato da alcune di esse, ciò entrerebbe in contraddizione con l'esistenza di enti e federazioni quali la Federazione Arrampicata Sportiva Italiana - FASI, insieme a tutte le organizzazioni di promozione sportiva riconosciute dal CONI, tra cui UISP - Unione Italiana Sport Per Tutti, US ACLI - Unione Sportiva ACLI, OPES - Organizzazione Per l'Educazione allo Sport, e CSEN - Centro Sportivo Educativo Nazionale. Una tale esclusività rappresenterebbe non solo una violazione delle norme statali ma anche un'infrazione dei principi fondamentali che regolano il sistema sportivo nazionale, con il rischio di ostacolare seriamente tutte le attività federali, inclusa la preparazione degli atleti per le competizioni olimpiche.

Il paradosso

Emerge un evidente paradosso quando si osserva che alcune guide alpine sono coinvolte nella formazione di nuove figure professionali dedicate all'arrampicata sportiva. Queste guide alpine contribuiscono allo sviluppo di Maestri di arrampicata attraverso associazioni professionali inserite nell’elenco del ministero e partecipano, altresì, alla formazione di istruttori di arrampicata sportiva specializzati nell'ambito outdoor, collaborando con enti come la FASI. Tale situazione dovrebbe sollevare questioni sia dal punto di vista legale che etico: come è possibile che le guide alpine svolgano un ruolo attivo nella formazione di professionisti e istruttori di arrampicata sportiva, se l'esercizio di tale disciplina fosse considerato di loro esclusiva prerogativa? Questo scenario mette in luce la complessità delle dinamiche professionali nel campo dell'arrampicata sportiva e invita a una riflessione sulle normative e sugli standard deontologici vigenti.

Parere pro veritate

Nel marzo del 2020, in preparazione alla fondazione della prima associazione professionale dei Maestri di arrampicata, successivamente riconosciuta e inserita nell'elenco ufficiale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, abbiamo richiesto la consulenza del professor Francesco Dal Canto, eminente costituzionalista, per analizzare e chiarire la normativa applicabile. Al termine di questo articolo, troverete il testo dedicato principalmente agli esperti del settore, che dettaglia le leggi pertinenti.

In conclusione

In conclusione ci troviamo in accordo con il collegio delle guide alpine su due aspetti fondamentali menzionati nel loro articolo: il primo concerne l'importanza di verificare le credenziali attraverso canali ufficiali quali i Ministeri, garantendo così l'affidabilità e l'autenticità delle qualifiche professionali. Il secondo aspetto riguarda la necessità di adottare un approccio trasparente e onesto, evitando di promuovere false aspettative o informazioni ingannevoli, basta vendere fumo! Questo richiamo alla trasparenza e all'integrità è essenziale per mantenere elevati standard professionali e per tutelare sia gli operatori del settore che gli appassionati di arrampicata.

Parere pro veritate costituzionalista Francesco Dal Canto

Parere pro veritate costituzionalista Francesco Dal Canto 2020

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